16/06/2023 BASSANO DEL GRAPPA – Non ci furono minacce, non ci fu diffamazione. E non ci fu neppure una campagna denigratoria: a dirlo è la Cassazione nelle motivazioni della sentenza che respinge il ricorso della Procura di Vicenza sull’interdizione nei confronti dell’ingegner Giovanni Jannacopulos per il caso Bramezza || Nessuna minaccia. Nessuna diffamazione. Nessuna campagna denigratoria. Partono da qui, da questi tre punti fermi già fissati dal tribunale del Riesame, le motivazioni con cui la Cassazione ha bocciato il ricorso della Procura di Vicenza sull’interdizione nei confronti dell’ingegner Giovanni Jannacopulos per la vicenda legata alla gestione dell’Ulss7 Pedemontana da parte del direttore, Carlo Bramezza. La sentenza è stata emessa il 26 di aprile, ma le motivazioni sono state rese note solo nelle scorse ore e sono molto chiare sul confermare l’assenza di minacce dirette o indirette da parte dell’ingegner Jannacopulos. La Cassazione ribadisce quindi il carattere di interesse pubblico dei servizi trasmessi da Rete Veneta e Antenna Tre, proprio perché riguardano la sanità. Un tema di forte interesse sociale per “l’evidente impatto – si legge nelle motivazioni – delle decisioni del direttore generale sulla gestione ospedaliera”. La Suprema corte si spinge anche oltre, parlando del diritto di “critica giornalistica esercitato senza trasmodare nella denigrazione della persona del pubblico funzionario”. Una sentenza destinata a fare giurisprudenza. – Intervistati Avvocato MAURIZIO PANIZ (Legale di Giovanni Jannacopulos) (Servizio di Ferdinando Garavello)


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